Furto o Smarrimento

In caso di furto o smarrimento della patente è necessario denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri) entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia dovrà essere accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità che rilascerà un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.

Il duplicato della patente sarà recapitato mediante posta-contrassegno all’indirizzo di residenza dell’interessato entro la scadenza del permesso provvisorio. Nel caso in cui il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.  La stessa procedura è applicata anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.

Se la patente di guida subisce un deterioramento che rende illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene in seguito alla presentazione della domanda di duplicato da parte dell’interessato, o dell’agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvederà entro 30 giorni a rilasciare il duplicato. La domanda dovrà essere accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata.



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