Rilascio
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). E' possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E' obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
Requisiti necessari per conseguire la patente
- fisici e psichici
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.
- morali
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Come ottenere la patente
Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
Esame di idoneità
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di
teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità
e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli
dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami
sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici
.
Esercitazioni alla guida
L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P" (principiante). La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
Limitazioni per i neopatentati
Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:
- i titolari di patente italiana di categoria A
(motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di
aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza
superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita
alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione
può essere superata se si esegue una specifica prova pratica
di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha
un'età non inferiore ai 21 anni;
- i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture)
non possono, per i primi tre anni, superare i
100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade
extraurbane principali.
- i titolari di patente italiana di tipo B non possono condurre
per il primo anno veicoli che superano55Kw/t e 70 Kw.
Guida senza patente
Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno euro 2.065; il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.
Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno euro 131 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).
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