Revisione.
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Guidare senza sottoporsi alla visita o all'esame implica una sanzione e il ritiro della patente.
Sospensione
La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l'interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.
Revoca
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
- non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
- ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
La revoca viene disposta dal Prefetto:
- quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
- ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Per riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esami.
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